L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il Collegio:
• elegge tra i suoi componenti il Presidente
• esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
• agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
• può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
• riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta e trascritta nell’apposito registro del Revisori dei Conti